Assegno di Inclusione (ADI)

Descrizione

L'Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
• con disabilità;
• minorenne;
• con almeno 60 anni di età;
• in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione;
• un ISEE valido il cui valore non sia superiore alla soglia di 9.360 euro (nel caso di nuclei familiari con minorenni, verrà calcolato un ISEE della tipologia “minori”);
• un valore del reddito familiare non superiore a 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino a un massimo com-plessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizio-ne di disabilità grave o non autosufficienza*;
• se invece il nucleo familiare fosse tutto composto da persone di età pari o superio-re a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni assieme ad altri fami-liari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare si alzerebbe a 7.560 euro, moltiplicati sempre per il corrispon-dente parametro della scala di equivalenza.
• cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di sog-giorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o an-cora titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D.Lgs 251/ 2007;
• residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo con-tinuativo.

REQUISITI SOGGETTIVI
Chi richiede l’Assegno di Inclusione:


• non deve risultare sottoposto a misura cautelare personale o a misura di preven-zione;
• non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), intervenu-te nei 10 anni precedenti la richiesta.

Non potranno inoltre percepire l’Assegno di Inclusione i nuclei familiari al cui interno ci sia un componente che risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie scattate nei 12 mesi precedenti alla domanda di Assegno, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della Legge 604/1966.

Assegno di Inclusione (ADI)

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Caf Petrozzi Le Sorelle, nasce nel cuore di Garbatella dalla voglia di fare di due sorelle da sempre propense ad aiutare il prossimo nel proprio piccolo.
Con l'apertura dell'ufficio e di questo tipo di attività si é avuta la possibilità di ampliare questi aiuti verso molteplici persone tramite lo svolgimento di tutte le pratiche volte a richiedere benefici e agevolazioni economiche e non, ed ancora tanto altro sempre con molta attenzione e soprattutto con tanto cuore ❤

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